Obbligo certificazione verde Covid 19 per il Personale della Scuola
Come previsto dal DL 6 agosto 2021 n. 111, a partire dal 1° settembre 2021 tutto il Personale scolastico per accedere a scuola dovrà esibire la certificazione verde COVID-19, in assenza della quale non sarà possibile svolgere le proprie prestazioni lavorative e l’assenza dal lavoro sarà considerata ingiustificata con sospensione del rapporto di lavoro dal quinto giorno di assenza, fatta eccezione per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute n. 35309 del 4 agosto 2021.
Leggi la comunicazione
La Legge 24 settembre 2021, n. 133, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, pubblicata in G.U. n. 35 del 1° ottobre 2021, ha apportato modifiche al Decreto 111:
il tampone antigenico rapido ha validità 48 ore e il tampone molecolare 72 ore;
qualora la certificazione verde non risulti valida, l’interessato esibendo apposita certificazione (attestante tampone negativo o vaccinazione), potrà accedere ai locali scolastici
(leggi la circolare)